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Il 9 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30/2026, che recepisce la Direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Si tratta di una svolta decisiva per il contrasto al greenwashing, un provvedimento che modifica il Codice del Consumo per garantire informazioni trasparenti, veritiere e verificabili sulla sostenibilità e la durabilità dei prodotti.

La fine dei claim ambientali generici

Una delle novità più rilevanti riguarda la stretta sulle asserzioni ambientali generiche: termini come “eco-friendly” o “rispettoso dell’ambiente” non possono più essere utilizzati senza dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Inoltre, si considera pratica ingannevole l’utilizzo di claim quali “climaticamente neutro” o a “impatto zero” qualora tale affermazione si basi unicamente sulla compensazione delle emissioni (offsetting). Infine, vengono vietate le asserzioni parziali e ambigue e l’utilizzo di green claim basati su prestazioni future non verificate.

La rivoluzione delle etichette di sostenibilità

L’etichetta di sostenibilità – ovvero un marchio volontario che mira a distinguere un prodotto per le sue caratteristiche ambientali o sociali – deve basarsi su un sistema di certificazione riconosciuto o essere introdotta da autorità pubbliche. I sistemi di certificazione garantiscono:

  • Trasparenza e apertura a tutti gli operatori.
  • Requisiti definiti in consultazione con esperti e stakeholder.
  • Verifica della conformità affidata a un terzo indipendente e basata su standard riconosciuti.
  • Protocolli per la gestione delle non conformità.

Durabilità, riparabilità e obsolescenza

Tra le operazioni vietate dal nuovo decreto troviamo anche:

  • L’omissione di informazioni sugli aggiornamenti che limitano la funzionalità di un bene.
  • Fornire false informazioni sulla riparabilità o durata stimata.
  • Indurre il consumatore a sostituire il bene prima del necessario.
  • Introdurre caratteristiche progettate per ridurne la vita (obsolescenza  programmata).

Strumenti armonizzati e obblighi informativi

Vengono introdotti strumenti grafici standardizzati che le imprese sono tenute ad adottare:

  • Avviso armonizzato: un promemoria della garanzia legale di conformità (minimo due anni).
  • Etichetta armonizzata: nel caso in cui il produttore offra una garanzia commerciale gratuita di durabilità superiore ai due anni.

Le scadenze

Il decreto entrerà in vigore il 24 marzo 2026, ma le sanzioni e l’obbligo di conformità scatteranno dal 27 settembre 2026, concedendo alle aziende sei mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.